È possibile, nel periodo tra la presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo PNRR previsto per le CER e per i Gruppi di Autoconsumatori e la sua erogazione, apportare modifiche al progetto presentato?


Sì, è possibile apportare al progetto presentato delle modifiche, purché le stesse non comportino il venir meno di uno o più dei requisiti dichiarati con la presentazione della domanda di ammissione al contributo PNRR. A tal riguardo, si specifica che:

la modifica della connessione, anche nel caso in cui si preveda il rilascio di un nuovo preventivo di connessione, non determina il venir meno dei requisiti per il riconoscimento del contributo PNRR, purché l'accettazione del preventivo avvenga entro e non oltre la data di chiusura dello Sportello. Rientra in tale fattispecie anche il caso di modifica dell'iter di connessione, da Modello Unico a iter di connessione “standard”. In tali casi, non è necessario inviare alcuna comunicazione al GSE;

è consentito il passaggio a un'altra configurazione di CER o a un altro Gruppo di autoconsumatori purché gli stessi rispettino i requisiti riportati nelle Regole Operative. Non è necessario trasmettere alcuna specifica comunicazione al GSE, dovendo il Referente della configurazione in relazione alla richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso, fornire al GSE l'informazione in ordine all'inserimento dell'impianto in un altro Gruppo di autoconsumatori/CER.


È altresì possibile realizzare un impianto di potenza differente rispetto a quella presentata a progetto in fase di richiesta di contributo PNRR nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalle Regole Operative. In questo caso, l'ammontare del contributo in conto capitale stimato sul progetto originario sarà rideterminato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della potenza effettivamente realizzata e, in ogni caso, non potrà essere superiore a quanto previsto nell'atto di concessione.
Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo PNRR, sopravvenga una modifica soggettiva che determini il venir meno di uno dei requisiti per l'adesione del soggetto alla CER/Gruppo di autoconsumatori (ad esempio, nel caso di PMI che diventi una grande impresa), il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE mediante PEC all'indirizzo acce@pec.gse.it., nonché a restituire eventuali importi ricevuti fino a quel momento dal GSE a titolo di anticipo o di quota intermedia. In ogni caso, l'impianto di produzione potrà comunque essere inserito e messo nella disponibilità di una CACER, in relazione al quale il soggetto potrà operare in qualità di produttore terzo.

Se la modifica soggettiva che determina il venir meno di uno dei requisiti per l'adesione del soggetto alla CER/Gruppo avviene dopo l'erogazione del contributo in conto capitale, per evitare la revoca del contributo è comunque necessario che sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione per almeno 5 anni nell'ambito di una configurazione, ad esempio operando in qualità di “produttore terzo”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia allaSezione 3 Modifiche al progetto apportate prima dell'erogazione del contributo in conto capitale” delle Regole Operative.

CODICE ARTICOLO: KB0017561
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-09-08
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-09-08 16:00:21
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