Si chiarisce che le regole introdotte dalla norma CEI EN IEC 61215-1 (2021-09) non impattano sulla definizione di potenza di un impianto fotovoltaico ai sensi del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), resta quindi in vigore la definizione di potenza di impianto fotovoltaico come definita dall'art. 2 comma 1 lettera b, del DM2019.
La norma CEI EN IEC 61724-1 (2021-08), pubblicata a novembre 2021, indica che la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) in corrente continua di un generatore fotovoltaico è data dalla “somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC)”.
La nuova norma CEI EN IEC 61215-1 (2021-09), come chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano CEI mediante FAQ pubblicate in data 26 novembre 2021, prevede, per i moduli bifacciali, tre diverse condizioni di irraggiamento per il testing, conservando la definizione di potenza massima misurata in Condizioni di Prova Standard (STC o condizioni nominali) introdotta dalla CEI EN IEC 61724-1 (2021-08) ed introducendo anche le condizioni di prova BNPI (Bifacial NamePlate Irradiance) e BSI (Bifacial Stress Irradiance), ai fini della quantificazione della potenza massima per tener conto anche del contributo del lato posteriore dei moduli.
Tanto premesso, il valore di potenza calcolato alle condizioni STC è riferibile al solo contributo della parte frontale del modulo ed ignora qualsiasi contributo del lato posteriore dei moduli bifacciali. Pertanto, ai fini del DM2019 continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera b, del DM2019, che definisce la potenza di un impianto fotovoltaico come “la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI”.
Per gli effetti della nuova norma CEI EN IEC 61215-1 (2021-09) sulla targa dei moduli bifacciali devono essere indicati i valori di tensione a circuito aperto (Voc), di corrente di corto circuito (Isc) e di massima potenza del modulo (Pmax), quest'ultima calcolata alle condizioni STC e BNPI. Pertanto, in caso di utilizzo dei moduli bifacciali è necessario indicare sul Portale FER-E la potenza dell'impianto di cui all'art. 2 comma 1 lettera b del Decreto, sulla base del dato di targa riferito alla condizione STC.
Si segnala infine che, al fine del rispetto dei requisiti dei moduli fotovoltaici previsti dai diversi Decreti che disciplinano i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, per i moduli “bifacciali” si applica la nuova CEI EN IEC 61215-1 (2021-09) che regola la qualifica e l'omologazione del tipo, recependo la IEC 61215-1 senza modifiche.
Le presenti indicazioni, che superano le previsioni di cui alle FAQ KB0014792 e KB0014793 pubblicate dal GSE in data 21/04/2021, si ritengono applicabili, allo stato, a tutti gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli altri meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE. Si applicano, ad esempio, nel caso di interventi di sostituzione di moduli, ai fini del rispetto delle soglie percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale dell'impianto fotovoltaico, incentivato in Conto Energia, previste dall'art 30 del D M 23 giugno 2016.
Per ulteriori dettagli in materia di potenza nominale di moduli fotovoltaici bifacciali si rimanda alle FAQ pubblicate in data 26 novembre 2021 dal Comitato Elettrico Italiano e disponibili al link: https://www.ceinorme.it/cei-ct82-faq-del-25-10-2021/.