Come stabilito al paragrafo 3.5.3 (“Potenziamento non incentivato - nuova installazione dei componenti per impianti diversi dagli idroelettrici”) delle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia” pubblicate sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedure Operative), il titolare del contratto di incentivazione (Contratto ex D.M. 18 dicembre 2008 di Tariffa omnicomprensiva, Contratto GRIN o Contratto FER) è tenuto a installare le apparecchiature di misura che consentano al Gestore di Rete di rilevare e fornire al GSE, separatamente e senza soluzione di continuità, le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla sezione di produzione ammessa agli incentivi e dall'ulteriore sezione di produzione non incentivata. A tal proposito, si segnala che:l'art. 14, comma 6, dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 595/2014/R/eel stabilisce che “dal 1° gennaio 2016 il GSE eroga gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete”;l'art. 4.5 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME), approvato con Deliberazione n. 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi, ARERA), stabilisce che “nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividano un unico punto di connessione, pur in presenza di un unico punto di misura di connessione, il responsabile dell'operazione di gestione dei dati di misura raccoglie, registra e valida le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione o da ciascuna unità di produzione, utilizzando gli algoritmi di misura definiti nella specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del TICA. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui sia necessario distinguere l'energia elettrica immessa tra più sezioni che compongono il medesimo impianto di produzione.”;con la Deliberazione 581/2020/R/EEL del 22/12/2020, l'ARERA ha dato “mandato a Terna affinché modifichi i criteri per l'individuazione delle UP di cui al Capitolo 4 del Codice di rete con l'obiettivo di permettere che ciascuna sezione di un impianto di produzione in grado di:funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell'impianto di produzione edi essere misurata autonomamente, possa costituire un'UP.”.Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito agli adempimenti posti in capo all'Operatore si rimanda alle Procedure Operative.