Il DM 4 luglio 2019 all'art.21.1.h stabilisce che “Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016: […] articolo 28 in materia di “Cumulabilità di incentivi””.
L`art.28 del DM 23 giugno 2016 prevede che “I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011”.
L'art.26.1 del D.Lgs. 28/2011 specifica che “Gli incentivi di cui all'articolo 24 [per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, ndr] non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.” e nei commi 2 e 3 del medesimo articolo sono specificate deroghe e soglie di cumulabilità.
Il DM 4 luglio 2019 nelle premesse specifica che è stato “RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto (cd premio amianto), con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superficie già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali.”
L'art.2.1 del DM 23 giugno 2016, applicabile per espresso richiamo al DM 4 luglio 2019, riporta la seguente definizione di “impianto alimentato da fonti rinnovabili”:
“è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
i.le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
ii.i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.”
e fornisce la seguente definizione di “impianto fotovoltaico”: “impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”.
Tanto premesso e precisato, si rappresenta che altri incentivi pubblici per la sola rimozione e/o smaltimento dell'eternit o dell'amianto, sul medesimo edificio o fabbricato rurale su cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sono cumulabili con il premio di cui all'art.7.10 del DM 4 luglio 2019, di 12 €/MWh, previsto per gli impianti del Gruppo A-2; essi infatti non sono inquadrabili come incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, poiché riguardano opere (coperture in eternit e/o amianto) non rientranti nella definizione di impianto a fonti rinnovabili e/o d'impianto fotovoltaico.
Si precisa, invece, che laddove il riconoscimento di altri incentivi pubblici fosse subordinato non solo alla rimozione e/o smaltimento dell'eternit/amianto dalla copertura ma anche alla successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico, questi non sarebbero cumulabili con il premio di cui all'art.7.10 e con gli incentivi del DM 4 luglio 2019, fatte salve le deroghe e le soglie di cumulabilità di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 28/2011.