Il comma 3 dell'art.4 del DM 9 aprile 2025 prevede che in fase di ammissione i costi devono essere determinati con le tabelle dei prezzari regionali. Solamente in mancanza dei prezzari aggiornati è possibile ricorrere alle metodologie alternative previste all'ultimo periodo dell'art.41 comma 13 del codice degli appalti pubblici che cita: in mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Il prezzario DEI può essere utilizzato come metodologia per determinare i prezzi di mercato in ulteriore assenza di listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Si ricorda, che nella stima dei costi è necessario conteggiare l'eventuale ribasso emerso in fase di aggiudicazione della gara.