Ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso pubblico, è necessario presentare una richiesta di variante di progetto nei seguenti casi:
a)in caso di variazioni dei risparmi di energia generati dal progetto;
b)in caso di variazioni dei tempi di realizzazione e/o di variazione della data di fine lavori.
Nel caso a), o qualora la modifica rientri sia nel caso a), che nel caso b), è opportuno applicare tutto quanto previsto dal citato articolo 16. Qualora la modifica rientri esclusivamente nel caso b), fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e comma 3, lettere a) ed e) dell'articolo 16, il Soggetto beneficiario deve presentare una richiesta di variazione del progetto allegando una relazione contenente:
a) le motivazioni che hanno comportato le variazioni in questione, allegando eventuale documentazione di supporto;
b) il dettaglio delle eventuali modifiche che si vogliono realizzare;
c )la data di fine lavori;
d) il nuovo cronoprogramma aggiornato in conformità all'Appendice B dell'Avviso Pubblico.
La richiesta di variante al progetto deve essere trasmessa esclusivamente tramite l'applicativo informatico dedicato di cui all'art.9 dell'Avviso Pubblico n.94 del 28 luglio 2022 accessibile dall'Area Clienti GSE, per maggiori dettagli sulla procedura di caricamento si invita a consultare il “Manuale Utente dell'applicativo”, disponibile sul sito GSE nella sezione Documenti del Servizio “Attuazione misure PNRR > Sviluppo sistemi di teleriscaldamento”.
Si ricorda che, nell'ambito dell'attività istruttoria condotta dal GSE, saranno altresì applicate le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4 dell'Avviso Pubblico, circa il ricalcolo dell'agevolazione spettante e che, in caso di presentazione di più varianti per il medesimo progetto, è presa in considerazione la data di fine lavori del progetto originariamente ammesso a finanziamento. Nel caso in cui il GSE rilevasse che le modifiche hanno impatto anche sui risparmi di energia, o nei casi in cui fossero necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di richiedere ulteriore documentazione, ai sensi dell'articolo 16.