Qualora l'impianto di produzione di biogas e la sezione di depurazione e raffinazione siano in capo a soggetti distinti, il Produttore (soggetto titolato a richiedere la qualifica e gli incentivi spettanti) è unico e coincide con il soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas (upgrading) e, qualora presente, deve essere titolare anche del contratto stipulato con il gestore di rete per l'esercizio della connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi. Tale principio si applica anche nel caso in cui più impianti di produzione di biogas, nella titolarità di Soggetti giuridici diversi, cedano la loro produzione al medesimo dispositivo di upgrading.
Come descritto nelle Procedure Applicative, un impianto è costituito dall'insieme di opere e apparecchiature che consentono la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, nonché le opere di stoccaggio del biometano e connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi. Pertanto ai fini del corretto riconoscimento degli incentivi previsti dal decreto 2 marzo 2018 è necessario identificare univocamente, e quindi qualificare, l'intero impianto di produzione di biometano. Saranno, quindi, oggetto di qualifica tutte le sezioni di produzione di biogas, anche se nella titolarità di soggetti giuridici diversi, in quanto è necessario individuare tutte le materie prime utilizzate per la produzione di biometano come documentate dai singoli titoli autorizzativi alla costruzione e all'esercizio dei vari impianti di biogas che partecipano al processo.