Quesito 22


Al punto 5.7 dell'avviso pubblico si legge: “Non è ammessa la possibilità di presentare distinte proposte progettuali per diverse tipologie di intervento di cui al comma 1 del presente articolo, se tali proposte sono riconducibili allo stesso sistema di teleriscaldamento efficiente”.

Una società gestore di un impianto di termovalorizzazione rifiuti (soggetto A) intende cedere a due distinte reti di teleriscaldamento il calore derivante dalla combustione dei rifiuti. Il processo prevede che la cessione di calore avvenga in maniera separata ed autonoma alle due reti di teleriscaldamento tramite due sezioni di cessione calore dedicate. Le reti di teleriscaldamento destinatarie del calore sono di proprietà e in gestione a soggetti distinti (soggetto B e soggetto C), oltre che essere geograficamente collocate su contesti urbani diversi e non essendo il alcun modo interconnesse. I gestori delle reti intendono partecipare al bando singolarmente costituendo ciascuna un'ATI/RTI con il gestore del termovalorizzatore. Si configura quindi una situazione così definita:

1.Progetto 1: soggetto proponente ATI/RTI costituito da Soggetto B mandataria e soggetto A mandante

2.Progetto 2: soggetto proponente ATI/RTI costituito da Soggetto C mandataria e soggetto A mandante.

Si chiede di confermare che nelle condizioni riportate il progetto 1 e il progetto 2 siano riconosciuti come proposte non riconducibili allo stesso sistema di teleriscaldamento efficiente e quindi coerenti con il disposto 5.7 del bando. Inoltre, si chiede se tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui il soggetto mandatario dei due ATI/RTI sia il soggetto A.

Risposta: In considerazione della definizione di sistema di teleriscaldamento prevista dal bando, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene che non ci siano le condizioni per presentare due distinte proposte progettuali, poiché l'insieme della centrale e delle due reti pare riconducibile a un unico sistema di teleriscaldamento.

Ciò premesso, si rappresenta che qualora un soggetto proponente intenda presentare più progetti afferenti a sistemi di teleriscaldamento tra loro distinti, in qualità di mandante di più ATI/RTI, una per ogni progetto, non sussistono vincoli di numerosità di domande presentate al bando.

CODICE ARTICOLO: KB0015344
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022-09-16
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-25 11:01:50
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