A mente dell'art. 981 del c.c., quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene a trovarsi nella situazione di “nudo proprietario”, perché del bene predetto conserva solo la proprietà, essendosi “spogliato” delle prerogative di uso e godimento dello stesso, che, pertanto, spettano esclusivamente all'usufruttuario.
Solo quest'ultimo, per legge, può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possano derivarne, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica.
Pertanto, nel caso in oggetto solo il padre avrà la possibilità di utilizzare l'edificio per l'intervento.