Come si modificano i termini del DM 15/09/2022 per gli impianti che hanno ottenuto la proroga per la fine lavori ai sensi del D.L.21/2022? – Biometano DM2022


Il D.L.21/2022 (come modificato dal D.L.198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024, e dal D.L. 202/2024) prevede che possano essere prorogati di 3 anni i termini di inizio e fine lavori presenti nei titoli abilitativi/autorizzativi per l'edilizia privata rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024.

Qualora per un impianto di produzione di biometano, iscritto in posizione utile a una graduatoria del DM 15/09/2022 e autorizzato in data antecedente al 31 dicembre 2024, sia stata ottenuta la proroga, ai sensi del D.L. 21/2022, del termine di fine lavori previsto dal titolo abilitativo/autorizzativo alla realizzazione dell'intervento, i termini per l'entrata in esercizio sono posticipati di 3 anni decorrenti dall'ammissione dell'impianto in graduatoria. In tal caso, conseguentemente, si intende posticipato anche il termine ultimo per la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi.

L'ottenimento della proroga ai sensi del D.L. 21/2022 non comporta la proroga del termine ultimo di entrata in esercizio per l'accesso al contributo in conto capitale (30/06/2026) e del termine ultimo per la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso al contributo in conto capitale (30/07/2026).

Per beneficiare della proroga, il Soggetto Richiedente, all'atto della trasmissione della “comunicazione di entrata in esercizio” tramite Portale Biometano, è tenuto ad allegare nella sezione per il caricamento della “Comunicazione di fine lavori” la documentazione che attesti di aver ottenuto la proroga del termine di fine lavori previsto dai relativi titoli abilitativi/autorizzativi ai sensi del D.L. 21/2022 e s.m.i.

In particolare:

-nel caso in cui il titolo autorizzativo sia stato conseguito con un provvedimento espresso (es. Autorizzazione Unica), sarà necessario trasmettere un provvedimento espresso del medesimo Ente che attesti che il termine originario per la fine lavori è stato prorogato ai sensi del D.L. 21/2022 e s.m.i.;

-nel caso in cui il titolo autorizzativo sia stato conseguito per silenzio assenso (es. PAS), sarà sufficiente trasmettere la richiesta di proroga per la fine lavori presentata all'Ente ai sensi del D.L. 21/2022 e s.m.i., corredata dall'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, etc.).

Si precisa che le richieste di proroga devono essere presentate all'Ente prima della data di fine lavori (data della comunicazione di fine lavori presentata all'Ente). Le richieste di proroga presentate oltre il suddetto termine non saranno considerate idonee ai fini del riconoscimento della proroga del termine per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

CODICE ARTICOLO: KB0017148
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-10-30
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-24 16:01:36
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