Qualora per un impianto di produzione di biometano risultino rispettate le condizioni dell'art. 1, comma 1, del D.M. 5 agosto 2022 e sia stata ottenuta la proroga del termine di fine lavori previsto dal titolo abilitativo/autorizzativo alla realizzazione dell'intervento ai sensi del D.L. 21/2022 (come modificato dal D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla L. 14/2023 e dal D.L. 181/2023 convertito con modificazioni dalla L. 11/2024 ), il termine ultimo per l'entrata in esercizio, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal D.M. 2 marzo 2018, è differito di 30 mesi ed è, pertanto, prorogato al 30 giugno 2026. In tal caso, si intende posticipato anche il termine di 3 anni dalla data di ottenimento della qualifica a progetto per la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio.
Per gli impianti che beneficiano della proroga, la data di decorrenza del periodo di incentivazione deve coincidere con la data di entrata in esercizio dell'impianto.