L'Operatore dovrà trasmettere al GSE, attraverso il portale web dedicato, la documentazione necessaria ai controlli antimafia, verificando la correttezza di tutti i dati richiesti.
Il GSE, a sua volta, acquisisce la suddetta documentazione antimafia, e, a seguito del buon esito dei controlli formali effettuati, la trasmette alla Prefettura competente attraverso l'inserimento della richiesta di informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.
Il rilascio della documentazione antimafia è conseguente all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale, salvo quando il soggetto risulti non essere censito o quando emergano, a carico dell'Operatore già censito, la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tali casi, il Prefetto effettua le opportune verifiche e rilascia l'informazione antimafia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Decorso tale termine, e in caso di mancata diversa comunicazione della Prefettura, il GSE, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. procede a conferire le erogazioni, sotto condizione risolutiva.