La riattivazione delle erogazioni - salvo l'eventuale presenza di altri motivi ostativi - verrà disposta solo dopo trenta giorni dall'invio, da parte dell'Operatore, della documentazione necessaria attraverso il portale web dedicato e della corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.
In ogni caso, in base a quanto disposto dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. , il GSE ha la facoltà di mantenere sospese le erogazioni fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria.