Quesito 7


La rete di distribuzione, per collegamento a soggetti terzi, è da realizzare prevalentemente su suolo pubblico?

 

Risposta: Si, in quanto la rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento per le finalità previste dall'Avviso pubblico è definita, in conformità al D.Lgs 102/2014, come di seguito specificato: “qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”.

In proposito, ai fini della corretta individuazione delle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento a cui il bando si rivolge, si evidenzia che il D.Lgs. 102/2014 ha attribuito, all'Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente (ARERA) specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento e che l'ARERA, con l'OITLR allegato alla delibera 574/2018/R/, ha istituito “l'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento (ATT), nella quale debbono essere obbligatoriamente iscritte le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento non escluse dal novero della regolazione.

CODICE ARTICOLO: KB0015329
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022-09-15
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-25 11:01:26
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