Il contributo in conto scambio costituisce un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA e delle imposte dirette poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitat;, il contribuente deve tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) e fatturare al GSE l'importo percepito.