Come possono essere rendicontate le spese relative ad attività prodromiche alla richiesta di accesso al contributo in conto capitale per rispettare i requisiti che il Soggetto beneficiario deve sostenere prima della presentazione della domanda stessa?


L'art. 7, comma 2, lett. c), del DM 414/2023 dispone che possono essere ammesse al contributo in conto capitale le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, a condizione che l'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario.

L'art.10, comma 5, del DM cit. ripete che le spese debbano essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.

In caso di spese maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo in conto capitale - ed in particolare nel caso di spese di connessione alla rete elettrica nazionale, di spese per gli studi di prefattibilità e di spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni - si chiarisce che esse non rilevano ai fini della data di avvio del progetto e pertanto, non costituendo “avvio lavori”, secondo quanto disposto, sul punto dalla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, possono essere ammesse alla rendicontazione ai sensi del DM CACER.

Pertanto, in riferimento a tali spese, maturate in data antecedente alla presentazione dell'istanza, i soggetti beneficiari, ai fini della rendicontazione, possono adottare una delle specifiche misure correttive previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (paragrafo 4.2.2 Rendicontazione delle spese - 4.2.2.1 Elementi preliminari in materia di ammissibilità della spesa).

CODICE ARTICOLO: KB0017362
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-03-24
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-24 16:00:31
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