Quali sono i requisiti tecnici degli impianti di produzione che possono accedere alle tariffe incentivanti previste per le CER, per i Gruppi di Autoconsumatori e per l'Autoconsumatore individuale a distanza?


Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in un Gruppo di Autoconsumatori o in una configurazione di Autoconsumatore individuale a distanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo: fotovoltaici, idroelettrici, eolici, biogas, biomasse solide etc.

Gli impianti di produzione ibridi, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Possono invece accedere alle tariffe incentivanti gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili ma per cui la quota di energia elettrica prodotta da fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

Per poter accedere agli incentivi previsti, inoltre, gli impianti di produzione devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione di impianto oppure di potenziamento di un impianto già esistente, creando una unità di produzione distinta da quella/e esistenti.

Come previsto dall'art. 1 -ter del decreto-legge 19/2025, convertito in Legge 60/25, per gli impianti entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER e a partire dall'entrata in esercizio del Decreto CACER (ovvero a partire dal 24/01/2024), ma entro i successivi 150 giorni (ovvero entro il 22/06/2024), sarà comunque possibile richiedere l'accesso alle tariffe incentivante solo qualora venga prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma). In questi casi, la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà comunque essere presentata entro 120 giorni dalla data di approvazione delle Regole Operative.Devono, inoltre, essere rispettati gli ulteriori requisiti tecnici esplicitati nelle Regole operative (Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell'Appendice C delle Regole Operative).

Si precisa che con riferimento agli impianti non incentivati, viene riconosciuto solamente il contributo per la valorizzazione ARERA dell'energia elettrica autoconsumata.

CODICE ARTICOLO: KB0016830
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-03-19
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-07-21 18:01:38
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