Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in un Gruppo di Autoconsumatori o in una configurazione di Autoconsumatore individuale a distanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo: fotovoltaici, idroelettrici, eolici, biogas, biomasse solide etc.
Gli impianti di produzione ibridi, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Possono invece accedere alle tariffe incentivanti gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili ma per cui la quota di energia elettrica prodotta da fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.
Per poter accedere agli incentivi previsti, inoltre, gli impianti di produzione devono avere potenza non superiore a 1 MW.
Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione di impianto oppure di potenziamento di un impianto già esistente, creando una unità di produzione distinta da quella/e esistenti.
Gli impianti o il potenziamento di un impianto già esistente devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e, nel caso di CER, comunque successivamente alla regolare costituzione della CER.
Per gli impianti entrati in esercizio prima del 24/01/2024, nel caso in cui la CER non sia stata costituita prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto è stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER. In tal caso la documentazione deve risultare sottoscritta in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
Devono, inoltre, essere rispettati gli ulteriori requisiti tecnici esplicitati nelle Regole operative (Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell'Appendice C delle Regole Operative).
Si precisa che con riferimento agli impianti non incentivati, viene riconosciuto solamente il contributo per la valorizzazione ARERA dell'energia elettrica autoconsumata.