Quali sono i requisiti tecnici degli impianti di produzione che possono accedere alle tariffe incentivanti previste per le CER, per i Gruppi di Autoconsumatori e per l'Autoconsumatore individuale a distanza?


Possono essere inseriti in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in un Gruppo di Autoconsumatori o in una configurazione di Autoconsumatore individuale a distanza solo impianti alimentati da fonti rinnovabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere inseriti impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici, biogas, biomasse solide, etc.

Gli impianti di produzione ibridi, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono essere inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Possono, invece, essere inseriti nelle predette configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili ma la cui quota di energia elettrica prodotta da fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

Per poter essere inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, inoltre, gli impianti di produzione devono essere di potenza non superiore a 1 MW. Qualora la potenza di un impianto o delle UP alimentati a fonti rinnovabili per cui venga richiesto l'inserimento nella configurazione ecceda la soglia di 1 MW verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione dell'impianto oppure di potenziamento di un impianto già esistente, realizzando una unità di produzione distinta da quella/e esistente/i.
Si precisa che non può essere considerato di nuova costruzione l'impianto realizzato mediante la sostituzione, anche integrale, dei componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi erano in precedenza installati in altri impianti.

Gli impianti inseriti in configurazioni di CER devono inoltre avere data di entrata in esercizio non antecedente a quella di costituzione della CER. Fanno eccezione, come previsto dall'art. 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in Legge 23 aprile 2025, n. 60, gli impianti entrati in esercizio successivamente all'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero dopo il 24/01/2024) e non oltre i 150 giorni dall'entrata in vigore del medesimo Decreto (ovvero entro il 22/06/2024). In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione avente data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata) dalla quale si ricavi che l'impianto è stato realizzato per essere inserito in una configurazione di CER e la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di approvazione delle Regole Operative.

Inoltre, devono essere rispettati gli ulteriori requisiti tecnici esplicitati nelle Regole operative (Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell'Appendice C delle Regole Operative).

Si precisa che gli impianti che non rispettano i predetti requisiti non potranno accedere ai meccanismi del Decreto CACER, ma verrà loro riconosciuto solamente il contributo per la valorizzazione ARERA dell'energia elettrica autoconsumata.

CODICE ARTICOLO: KB0016830
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-03-19
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-09-04 17:00:45
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