Quali sono i requisiti tecnici degli impianti di produzione che possono accedere alle tariffe incentivanti previste per le CER, per i Gruppi di Autoconsumatori e per l'Autoconsumatore individuale a distanza?


Possono essere inseriti in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in un Gruppo di Autoconsumatori o in una configurazione di Autoconsumatore individuale a distanza solo impianti alimentati da fonti rinnovabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere inseriti impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici, biogas, biomasse solide, etc.

Gli impianti di produzione ibridi, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono essere inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza. Possono, invece, essere inseriti nelle predette configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili ma la cui quota di energia elettrica prodotta da fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

Per poter essere inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, inoltre, gli impianti di produzione devono essere di potenza non superiore a 1 MW. Qualora la potenza di un impianto o delle UP alimentati a fonti rinnovabili per cui venga richiesto l'inserimento nella configurazione ecceda la soglia di 1 MW verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione dell'impianto oppure di potenziamento di un impianto già esistente, realizzando una unità di produzione distinta da quella/e esistente/i.
Si precisa che:

1.non può essere considerato di nuova costruzione l'impianto realizzato mediante la sostituzione, anche integrale, dei componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi erano in precedenza installati in altri impianti;

2.un impianto di produzione è considerato di nuova costruzione solo se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto alimentato dalla stessa fonte rinnovabile (o le sue parti principali);

3.nel caso di intervento di potenziamento, è necessario realizzare una nuova unità di produzione (UP) e installare un nuovo contatore di produzione sulla nuova UP e su quella esistente qualora non già presente. Ad esempio, nel caso in cui a seguito di un intervento di revamping si liberino degli spazi è possibile realizzarvi un intervento di potenziamento e richiedere l'accesso agli incentivi del DM CACER in relazione alla nuova potenza installata (non per quella sostituita). Non è, invece, possibile realizzare su tali spazi un nuovo impianto e richiedere l'accesso agli incentivi del DM CACER per i motivi di cui al punto 2.

Gli impianti inseriti in configurazioni di CER devono inoltre avere data di entrata in esercizio non antecedente a quella di costituzione della CER.

Inoltre, devono essere rispettati gli ulteriori requisiti tecnici esplicitati nelle Regole operative (Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell'Appendice C delle Regole Operative).

Si precisa che gli impianti che non rispettano i predetti requisiti non potranno accedere ai meccanismi del Decreto CACER, ma verrà loro riconosciuto solamente il contributo per la valorizzazione ARERA dell'energia elettrica autoconsumata.

CODICE ARTICOLO: KB0016830
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-03-19
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2026-04-28 16:00:21
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