Secondo quanto previsto dal DM Pratiche Ecologiche all'art. 7, comma 2 “la selezione dei progetti ammissibili ai contributi […] avviene nell'ambito di procedure competitive, […] gestite dal GSE, che si conformano alle regole operative di cui all'articolo 11 e ai seguenti principi e obblighi:
[…]
b. principio del contributo all'obiettivo climatico (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici connessi all'investimento 1.4 ivi comprese le condizioni di cui alla nota 8 dell'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241; […]”.
Pertanto, per tutti gli interventi condotti direttamente sugli impianti di produzione di biogas o di biometano, o a questi ultimi correlati, per i quali si intende partecipare alle procedure competitive previste dal DM Pratiche Ecologiche, è indispensabile prevedere il rispetto dei requisiti introdotti dalla nota 8 dell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Pertanto, è necessario che:
a)gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e gli impianti di biometano che destinano la produzione ad usi diversi dal trasporto garantiscano una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001;
b)gli impianti di biometano che destinano la produzione al settore trasporti garantiscano una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
In fase di richiesta di partecipazione ad una determinata procedura competitiva, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il Soggetto Richiedente deve sottoscrivere un impegno a garantire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo le soglie precedentemente descritte; in fase di comunicazione di completamento dell'intervento il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere il certificato di conformità alla produzione di biogas/biometano sostenibile per l'impianto oggetto dell'intervento o al quale l'intervento è correlato, rilasciato da organismo terzo di certificazione (art. 8, comma 1, del DM 7 agosto 2024) e la documentazione attestante il rispetto dei valori di riduzione delle emissioni richiesti per la specifica destinazione d'uso indicata del biogas / biometano prodotto dall'impianto (primo certificato di sostenibilità).