I bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica possono accedere all'incentivo se rispettano i criteri di sostenibilità previsti dal decreto legislativo n. 55 del 31 marzo 2011 e dal decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii che ha introdotto il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi.
Ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.lgs. 28/2011, per il riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della
Tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle
attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di
produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia elettrica, un
trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.
Per il loro utilizzo energetico, i grassi animali (rientranti nella categoria SOA) devono comunque rispettare i
criteri di sostenibilità dei bioliquidi, introdotti dall'art. 38, comma 1 del D.lgs. 28/2011 in attuazione della
direttiva europea 2009/28/CE.
Pertanto, gli impianti alimentati da tali biocombustibili, possono accedere ai meccanismi di incentivazione solo se rispettano i criteri di sostenibilità stabiliti dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii..