Per i progetti di cui all'Allegato 1-bis del DD n. 585 del 18 dicembre 2023 di modifica della graduatoria di cui al DD n. 435 del 23 dicembre 2022, come è definita la rimodulazione dell'agevolazione nei casi di ritardo della data di fine lavori?


L'articolo 18, comma 4 dell'Avviso Pubblico stabilisce che nel caso si evidenzino ritardi nel fine lavori degli interventi imputabili al beneficiario e superiori a 6 mesi rispetto al cronoprogramma trasmesso in sede di proposta progettuale, l'agevolazione spettante è rimodulata mediante applicazione di una riduzione dell'1% della stessa. La riduzione percentuale è applicata a decorrere dall'inizio del 7° mese di ritardo e per ogni mese di ritardo compiuto successivo, fermo restando la revoca dall'agevolazione stabilita dall'articolo 17, comma 1, in caso di superamento della data del 31 marzo 2026.

Per i progetti di cui all'Allegato 1-bis del DD 585/2023 che alla data di pubblicazione del medesimo decreto non hanno ancora avviato i lavori, stante l'arco temporale intercorso tra le pubblicazioni del DD 435/2022 e del DD 585/2023, pari a 12 mesi, la riduzione percentuale di cui all'articolo 18, comma 4 è applicata a decorrere dall'inizio del 19° mese di ritardo.

Per tali progetti, come previsto dal paragrafo 4.3 delle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione, con la richiesta di saldo al 100% dell'agevolazione il Soggetto beneficiario dovrà pertanto trasmettere anche la documentazione attestante la data di “avvio dei lavori”, definita ai sensi del punto 23), dell'art. 2, del Regolamento GBER.

Rimane inteso l'obbligo di fine lavori entro il 31 marzo 2026 e di presentazione di richieste di variazioni di progetto per ritardi superiori ai 12 mesi, secondo quanto indicato nella FAQ: Quale è la procedura per la comunicazione di variazioni del cronoprogramma dei lavori e/o la variazione della data di fine lavori?

  

CODICE ARTICOLO: KB0017142
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-10-29
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-24 16:01:41
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