L'articolo 18, comma 4 dell'Avviso Pubblico stabilisce che nel caso si evidenzino ritardi nel fine lavori degli interventi imputabili al beneficiario e superiori a 6 mesi rispetto al cronoprogramma trasmesso in sede di proposta progettuale, l'agevolazione spettante è rimodulata mediante applicazione di una riduzione dell'1% della stessa. La riduzione percentuale è applicata a decorrere dall'inizio del 7° mese di ritardo e per ogni mese di ritardo compiuto successivo, fermo restando la revoca dall'agevolazione stabilita dall'articolo 17, comma 1, in caso di superamento della data di fine lavori, prorogata al 31/08/2026 dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.391 del 28 ottobre 2025.Per i progetti di cui all'Allegato 1-bis del DD 585/2023 che alla data di pubblicazione del medesimo decreto non hanno ancora avviato i lavori, stante l'arco temporale intercorso tra le pubblicazioni del DD 435/2022 e del DD 585/2023, pari a 12 mesi, la riduzione percentuale di cui all'articolo 18, comma 4 è applicata a decorrere dall'inizio del 19° mese di ritardo. Per tali progetti, come previsto dal paragrafo 4.3 delle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione, con la richiesta di saldo al 100% dell'agevolazione il Soggetto beneficiario dovrà pertanto trasmettere anche la documentazione attestante la data di “avvio dei lavori”, definita ai sensi del punto 23), dell'art. 2, del Regolamento GBER.
Rimane inteso l'obbligo di fine lavori entro il 31/08/2026 e di presentazione di richieste di variazioni di progetto per ritardi superiori ai 12 mesi, secondo quanto indicato nella FAQ: Quale è la procedura per la comunicazione di variazioni del cronoprogramma dei lavori e/o la variazione della data di fine lavori?
Si ricorda inoltre che, in caso di presentazione di più varianti per il medesimo progetto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni cui all'articolo 18, comma 4 dell'Avviso Pubblico, è presa in considerazione la data di fine lavori del progetto originariamente ammesso a finanziamento.