Come vengono ripartiti i contributi economici riconosciuti dal GSE sull'energia autoconsumata, tra i partecipanti a una CER, a un Gruppo di Autoconsumatori o a una configurazione di Autoconsumatore individuale a distanza?


La definizione delle modalità di ripartizione dei contributi economici riconosciuti dal GSE sull'energia autoconsumata tra i membri o soci delle configurazioni è in capo alla medesima configurazione.

Tuttavia, qualora l'energia elettrica incentivata annualmente superi il 55% di energia immessa dagli impianti rientranti nella configurazione (o il 45% in caso di impianti per i quali si è acceduto anche a un contributo in conto capitale), la quota di incentivo afferente all'energia elettrica incentivata che eccede tali soglie deve essere destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti. 

Si precisa inoltre che la quota di incentivo eccedentaria:

-nell'ambito di una CER può essere destinata a favore di soci/membri a condizione che non siano configurabili come “impresa”;

-in una configurazione di Autoconsumo individuale a distanza realizzata da una Pubblica Amministrazione, può essere destinata alla stessa Amministrazione in qualità di soggetto autoconsumatore diverso da un'impresa.

La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi:

-impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio (soglia al 55%);

-impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale (soglia al 45%).

La quota di incentivo eccedentaria riferita a ciascun insieme è calcolata a partire dall'incentivo riconosciuto dal GSE agli impianti appartenenti al singolo insieme ed è proporzionale alla quota percentuale di energia elettrica eccedentaria di tale insieme.

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su base annuale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il paragrafo “2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria” delle Regole Operative.

Le configurazioni assicurano la suddetta destinazione, mediante esplicita previsione nello statuto (per le CER), nel contratto di diritto privato (per i Gruppi di Autoconsumatori), o, nel caso di Autoconsumatore individuale a distanza, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Referente è tenuto, inoltre, a:

assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

CODICE ARTICOLO: KB0016869
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-05-10
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 09:01:10
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