Sì. Qualora sia rilevata, nel corso dell'istruttoria, l'assenza di sistemi di misura tale da non consentire in alcun modo il calcolo delle grandezze necessarie alla determinazione del beneficio, il provvedimento di accoglimento conterrà l'indicazione del valore del rendimento convenzionale e cautelativo, diverso da quello “standard”, che sarà utilizzato fino all'eventuale adeguamento della strumentazione di misura.