Come riportato al paragrafo 4.6 delle Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione, il rendiconto finale a saldo deve essere presentato entro il 30 giugno 2026 al GSE e caricato sul sistema REGIS, corredato della seguente documentazione:
1.Rendicontazione delle spese. A riguardo dovranno essere inviate, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 delle Linee Guida:
a)la domanda di rimborso;
b)la documentazione di cui ai successivi punti 2, 3 e 4;
c)l'attestazione delle verifiche effettuate (prodotta in automatico dal Regis);
d)le fatture ed i giustificativi di spesa caricati sul sistema ReGIS relativi al rendiconto;
e)la documentazione probatoria per la verifica dell'ammissibilità delle spese come dettagliate nel paragrafo 4.3 delle Linee Guida, completa dei contratti di fornitura dei beni e servizi i cui costi sono richiesti a rimborso.
2.Relazione finale sullo stato di attuazione del progetto, che (1) chiarisca analiticamente, tramite apposito prospetto, la connessione tra la spesa sostenuta e le attività di progetto cui la spesa stessa si riferisce e (2) che descriva puntualmente le attività di progetto eseguite e le opere realizzate, nonché i risultati raggiungi, in conformità con quanto approvato in fase di ammissione al beneficio, ovvero con quanto riportato nell'Appendice A (Relazione tecnica) inviata in fase di richiesta di ammissione al beneficio o di modifica al progetto.
La relazione deve essere asseverata da un professionista terzo e deve includere i seguenti elementi e documenti:
a)il risparmio di energia primaria non rinnovabile (tep) conseguibili dal progetto a regime. In particolare, devono essere confermati i dati riportati nel file “Dati di input per calcolo punteggi (excel)” inviato in fase di ammissione al beneficio o di modifica di progetto che concorrono al calcolo del target stesso e, nello specifico:
i.He TLR: energia termica che si prevede di erogare alle utenze finali dall'intero sistema di teleriscaldamento a regime;
ii.Ce TLR: energia frigorifera che si prevede di erogare alle utenze finali dall'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime;
iii.Eel TLR: energia elettrica lorda prodotta in cogenerazione, dalle unità di cogenerazione, per la sola quota parte associata alla produzione termica e frigorifera che si prevede di immettere nell'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime;
iv.Vreg: volumetria delle utenze finali che si prevede di allacciare dall'intero sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento a regime, ottenuta sommando la volumetria riscaldata a quella raffrescata;
v.F TLR reg no FER: consumi di energia primaria non rinnovabile attesi a regime attribuibili alla produzione termica e frigorifera immessa nella rete e all'energia elettrica prodotta in cogenerazione limitatamente alla parte associata all'immissione nella rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
b)l'estensione (km) del tracciato della rete realizzata;
c)la potenza (MW) dei generatori in centrale termica installati e/o ammodernati;
d)le informazioni tecniche relative alla potenzialità del sistema come teleriscaldamento efficiente come da Capitolo 6 dell'Appendice A (Relazione Tecnica) dell'Avviso Pubblico;
e)le informazioni tecniche relative al funzionamento ad alto rendimento come da Capitolo 7 dell'Appendice A (Relazione Tecnica) dell'Avviso Pubblico;
f)una planimetria semplifica del progetto realizzato che permetta di verificare il tracciato di posa della rete realizzata, rispetto a quello approvato.
Eventuali variazioni tra le informazioni e i dati trasmessi di cui sopra rispetto a quanto approvato in fase di ammissione al beneficio, ovvero a quanto riportato nell'Appendice A (Relazione tecnica) inviata in fase di richiesta di ammissione al beneficio o di modifica al progetto, devono essere puntualmente indicate e giustificate. In particolare, eventuali variazioni del tracciato di posa della rete devono essere evidenziate sulla planimetria di cui sopra e devono essere giustificate nella relazione, anche in termini di variazione di utenze raggiungibili ed allacciabili, con i conseguenti impatti sul risparmio di energia primaria non rinnovabile. A riguardo, si ricorda quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 dell'Avviso Pubblico nei casi di mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui all'articolo 16 del medesimo Avviso.
3.Certificato o verbale di inizio lavori e certificato o verbale di ultimazione i lavori, debitamente firmati dalle parti. Rispetto all'ultimazione dei lavori, il certificato o verbale deve essere riferito al completamento di tutti i lavori eseguiti, così come rappresentati nella Relazione finale sullo stato di attuazione del progetto. Si ricorda che, qualora in esito alle verifiche effettuate si riscontrino delle difformità circa il rispetto del termine di ultimazione dei lavori approvato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo18, comma 4 dell'Avviso Pubblico.
4.Relazione asseverata da un professionista terzo circa il rispetto dei requisiti DNSH, corredata delle check list DNSH applicabili al progetto, debitamente compilate anche nella sezione ex post , unitamente a tutta la documentazione propedeutica alla verifica del rispetto del principio, ovvero la documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle medesime check list. (Check list DNSH di cui all'allegato 4 “Template Check list DNSH ex post” delle Linee guida, come aggiornate dalla Circolare MEF n.22 del 14 maggio 2024 e disponibili al seguente link…).
La relazione asseverata dovrà riportare, inoltre, le informazioni tecniche atte a garantire che il sistema di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento efficiente rispetti il paragrafo 38 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6641 finale del 29 settembre 2023 e quanto previsto nel dd n.585 del 18 dicembre 2023, ovvero che non si avvalga di combustibili fossili, se non come riserva, e che sia rispettato il limite del 4% di energia immessa in rete proveniente da generatori a fonte fossile, in conformità a quanto già elaborato (su dati di progetto) per la compilazione del capitolo 5.2 dell'Appendice A dell'Avviso pubblico. In sede di rilascio della qualifica di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente, il GSE verificherà il rispetto di tale requisito sulla base dei dati reali di funzionamento dell'impianto.
Si ricorda che, come indicato nel paragrafo 4.4 delle Linee guida, “tutte le spese devono essere conformi alle prescrizioni in materia di DNSH […]; pertanto non sono in nessun caso ammesse le spese non conformi al Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH). Pertanto, ai fini dell'ammissibilità di tutte le spese rendicontate è onere del soggetto beneficiario verificare la possibile applicazione di ulteriori Schede previste dalla Guida Operativa sul DNSH, di cui alla citata Circolare MEF n. 22/2024, in base alla specifica tipologia di attività oggetto di finanziamento PNRR; qualora siano applicabili ulteriori Schede, il beneficiario è tenuto a trasmettere le relative Check list DNSH, secondo le modalità richiamate all'allegato 4.