Posso ancora presentare istanza di revisione della tariffa incentivante/istanza di riconoscimento della tariffa base del Conto Energia decurtata per impianti fotovoltaici con moduli non certificati o certificazioni non conformi?


L'art. 13-bis del Decreto-legge n. 101/2019 ha stabilito che le nuove decurtazioni delle tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i quali sono state precedentemente riconosciute le decurtazioni previste dall'art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96.
A tal fine, nei casi in cui era già stata presentata l'istanza (accolta o in attesa di provvedimento del GSE) finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10% o del 20%, secondo le istruzioni fornite dal GSE con news pubblicata il 9 agosto 2017, entro il 31 agosto 2020 (vedi news del 24.06.2020 per impianti con potenza compresa tra 1 e 3 kW e per impianti con potenza superiore a 3 kW) era necessario inviare l'istanza integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 2 BIS.

Le previsioni introdotte dal Decreto-legge n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l'istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all'installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

Per l'applicazione delle previsioni introdotte, il Soggetto Responsabile deve aver comprovato:

di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Qualora l'istanza integrativa non sia stata inviata entro i termini indicati, l'erogazione degli incentivi, valorizzati con la tariffa base riconosciuta decurtata secondo le precedenti disposizioni normative, sarà sospesa.

Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata, così come da richiesta dal Soggetto Responsabile. Successivamente invierà un provvedimento recante gli esiti della valutazione dell'istanza inviata, mediante posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata, così come indicato nella stessa istanza.
In caso di accoglimento dell'istanza presentata il GSE recupererà la parte degli incentivi non dovuti rideterminando l'importo spettante, sulla base delle nuove tariffe riconosciute, sull'energia prodotta dall'impianto a partire dall'inizio della decorrenza della convenzione.

Si precisa che, in caso di un impianto incentivato ai sensi dei DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con moduli non certificati o con certificazioni non conformi, ricompreso nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, non è possibile comunque mantenere le maggiorazioni di cui rispettivamente all'art.14, co. 1, lett. d), del DM 05/05/2011 e all'art. 5, co. 2, lett. a), del DM 5/07/2012. Le maggiorazioni sono infatti riservate agli impianti:

nel caso di Quarto Conto Energia, che hanno previsto un costo di investimento (esclusa la componente lavoro), che è per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della UE;

nel caso di Quinto Conto Energia, che hanno componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/ Spazio Economico Europeo – SEE.

Se a seguito di un procedimento di verifica o controllo, il GSE dovesse rilevare l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, sarà comunicata a mezzo PEC o raccomandata:

in caso di potenza compresa tra 1 e 3 kW, l'applicazione di una decurtazione del 10% per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, ai sensi del comma 3-quater dell'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, modificato dall'art. 13-bis del Decreto-legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019;

in caso di impianto con potenza superiore a 3 kW, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti.

Inoltre, il GSE è tenuto a recuperare integralmente gli incentivi percepiti.
In caso di avvenuto cambio di titolarità i provvedimenti che ne derivano saranno indirizzati al nuovo soggetto responsabile della convenzione di Conto Energia. Infatti, come indicato nella lettera di accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità “Ai sensi dell`art. 1409 c.c., il contraente subentrante assume i diritti e gli obblighi del contraente cedente nell'ambito del contratto ceduto, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori al trasferimento di titolarità. Il GSE potrà, quindi, opporre al contraente subentrante tutte le eccezioni derivanti dal contratto”. 

CODICE ARTICOLO: KB0017206
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-12-11
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-11 16:00:42
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