Quesito 51


L'art.5, comma 6 dell'Avviso pubblico fissa al 31 marzo 2026 la data improrogabile di conclusione lavori. Tale scadenza è da intendersi come data ultima per la realizzazione del progetto e la sua effettiva entrata in funzione o è ammissibile ai fini del bando che a tale data il sistema di teleriscaldamento oggetto di intervento venga realizzato pur non entrando in funzione?

Risposta: Ai sensi di quanto stabilito nel Bando, gli interventi previsti nei progetti proposti devono essere conclusi improrogabilmente entro la data del 31 marzo 2026, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal PNRR per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1. Per quanto riguarda la data di fine lavori, la stessa può essere attestata dal certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso al beneficio; conseguentemente, l'attestazione della data di fine lavori riguarda esclusivamente l'intervento per il quale è richiesta ed ottenuta l'incentivazione. Tuttavia, deve comunque essere evidenziato che il Bando all'art. 18, comma 5 prevede specifiche penalizzazioni economiche nei casi in cui, per i due anni successivi alla data del fine lavori del progetto, il sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento non consegua per almeno una delle due annualità la qualifica di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente e, ove previsto, gli impianti di cogenerazione non conseguano per almeno una delle due annualità il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento.

CODICE ARTICOLO: KB0015420
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022-09-28
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 11:04:19
VALUTAZIONE: null
VISUALIZZAZIONI: 174