Quesito 23


Con riferimento al principio del DNSH, siamo a chiedere conferma sul fatto che sia in corso una revisione della Scheda 21 del DNSH di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

In particolare, con riferimento ai contenuti di cui al Regolamento UE 2021/523, allegato 5, in cui (punto 15, punto b), si chiede conferma che sia prevista la non esclusione di investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti, qualora l'intervento si riferisca ad impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Risposta: Con riferimento al quesito posto sull'aggiornamento della scheda n.21 DNSH l'aggiornamento di una scheda del DNSH non rientra nelle competenze GSE.

Con riferimento invece al quesito posto in merito all'ammissibilità degli interventi inceneritori per il trattamento dei rifiuti si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), gli interventi su inceneritori, quali centrali di produzione di energia nell'ambito di sistemi di teleriscaldamento efficiente, sono ammessi a condizione che permettano di attuare/aumentare la produzione da FER o da CAR degli inceneritori stessi.

CODICE ARTICOLO: KB0015345
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022-09-16
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-25 11:01:53
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