Secondo quanto indicato nell'art.2 del D.Lgs n.102 del 2014 e sulla base delle definizioni di cui al capitolo 2 della Procedura Operativa, si definisce “sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente” l'insieme della singola rete e delle unità di produzione del calore ad essa connesse. Il sistema, per essere classificato come efficiente, deve usare, in alternativa;
- almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili,
- il 50 per cento di calore di scarto,
- il 75 per cento di calore cogenerato,
- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
A tal riguardo, si segnala che il GSE provvederà ad aggiornare la Procedura per la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e il portale informatico TLR_EFF, accessibile dall'Area Clienti selezionando il servizio “Teleriscaldamento Efficiente” presente nella sezione Efficienza Energetica.