Quale è la definizione di “Sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente”?


Secondo quanto indicato nell'art.2 del D.Lgs n.102 del 2014 e sulla base delle definizioni di cui al capitolo 2 della Procedura Operativa, si definisce “sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente” l'insieme della singola rete e delle unità di produzione del calore ad essa connesse. Il sistema, per essere classificato come efficiente, deve usare, in alternativa;

- almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili,

- il 50 per cento di calore di scarto,

- il 75 per cento di calore cogenerato,

- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

A tal riguardo, si segnala che il GSE provvederà ad aggiornare la Procedura per la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e il portale informatico TLR_EFF, accessibile dall'Area Clienti selezionando il servizio “Teleriscaldamento Efficiente” presente nella sezione Efficienza Energetica.

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DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-03-29
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 15:02:39
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