Sono esclusi dalla verifica antimafia:
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- i concessionari di lavori o di servizi pubblici e i soggetti i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. .
In merito, si rammenta che l'istanza di esenzione sarà sottoposta ad un'istruttoria da parte del GSE al fine di accertare il reale possesso, in capo al dichiarante, dei requisiti d'esenzione.