Qualora il Soggetto Beneficiario (persona fisica) non sia nella condizione di poter recuperare l'IVA, e intenda quindi farne concorrere l'importo alla determinazione del contributo massimo erogabile, deve presentare la DSAN (cfr. par.4.4 delle Istruzioni Operative), firmata esclusivamente dal medesimo Soggetto e non anche dal Commercialista.