In riferimento alle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione per la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento 1.E - art. 4, comma 1, lettera e), con riferimento ai ‘costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie' si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l`esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.)?
Si, è possibile computare anche le spese necessarie per l'esecuzione degli interventi di rifacimento (ad. es. massetti, pavimenti), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.
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