Le spese sostenute per gli interventi di rimozione dell'amianto sono considerate spese ammissibili ai fini del contributo in conto capitale PNRR?


Si, le spese sostenute per gli interventi di rimozione dell'amianto rientrano nella voce di spesa “iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento” dell'Allegato 2 del DM CACER (Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023 e s.m.i.). È pertanto possibile rendicontare le suddette spese entro i limiti della superficie effettivamente destinata alla realizzazione dell'impianto, fermo restando il rispetto della normativa in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto. Nei casi in cui le operazioni di rimozione dell'amianto riguardino una superficie più estesa, il soggetto beneficiario dovrà esplicitare il criterio utilizzato per la quantificazione della componente di costo posta a carico del PNRR, ovvero produrre preventivi, schede progettuali  o altra documentazione tecnica attraverso la quale in fase di controllo sia possibile, ad esempio, accertare il costo e la superficie totali dell'intervento di rimozione/bonifica rispetto alla porzione di superficie effettivamente destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Si precisa inoltre che tutte le operazioni di rimozione, bonifica e smaltimento dei materiali dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e ai CAM vigenti per l'Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (DM 23 giugno 2022 n. 256 e ss.mm.).  

Nello specifico, si richiede che, prima dell'inizio dei lavori, sia eseguita un'indagine accurata, finalizzata all'individuazione dell'amianto e all'identificazione dei materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi attività di rimozione, rottura, perforazione meccanica, avvitamento o altra lavorazione su materiali contenenti, o potenzialmente contenenti amianto, dovrà essere eseguita esclusivamente da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori.  

 

Al fine di dimostrare la coerenza dell'intervento di rimozione dell'amianto con il principio DNSH, oltre alle schede previste nell'ambito della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 22/2024), si chiede di compilare la scheda 2 relativa alla “Ristrutturazione di edifici” per i punti di controllo applicabili (reperibile nella specifica sezione “Documenti” del sito istituzionale del GSE) e si raccomanda di predisporre e inviare il Formulario rifiuti (cioè la IV copia del Formulario Rifiuti che resta al Soggetto Beneficiario che identifica la quantità di amianto smaltito, con i dati identificativi del sito dell'impianto, del trasportatore e del gestore finale).

Inoltre, il Soggetto Beneficiario dovrà predisporre e tenere agli atti tutta la documentazione tecnica completa prevista dalla normativa vigente, che includa: 

il censimento e l'identificazione dei materiali contenenti amianto (MCA); 

i certificati di abilitazione del personale impiegato; 

la documentazione relativa al monitoraggio sanitario effettuato; 

la descrizione delle modalità di intervento e di smaltimento dei materiali; 

ogni altra attestazione richiesta dalla normativa vigente.

CODICE ARTICOLO: KB0017628
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-12-04
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-12-04 11:00:07
VALUTAZIONE: null
VISUALIZZAZIONI: 18