Sì, la modifica soggettiva è consentita a condizione che il soggetto risulti subentrato mortis causa o per effetto di un'operazione societaria che abbia interessato l'originario Soggetto richiedente/beneficiario e che garantisca il mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal DM Agrivoltaico.
A tal fine, il subentrante sarà tenuto a trasmettere al GSE un'apposita comunicazione, redatta secondo il format denominato “comunicazione di subentro” disponibile al link https://www.gse.it/documenti_site/Documents/DSAN%20per%20subentro%20non%20ATI%20-%20Agrivoltaico.docx, corredata dalla documentazione ivi richiesta, mediante PEC all'indirizzo gsespa@pec.gse.it, indicando nell'oggetto: “AGRVXXXXXX_Modifica del Soggetto beneficiario”.
Si precisa che, tra la documentazione da allegare alla richiesta, il subentrante sarà tenuto a trasmettere il titolo dal quale risulta la successione nei rapporti dell'originario Soggetto richiedente/beneficiario.
Ricevuta tale comunicazione, il GSE svolgerà l'istruttoria di propria competenza volta a verificare:
l'idoneità del titolo che legittima la richiesta di subentro;
l'identità del soggetto subentrante;
il possesso da parte del subentrante e da parte dell'originario partecipante dei requisiti richiesti dal DM Agrivoltaico e dalle Regole Operative.
Al termine dell'istruttoria condotta, il GSE comunicherà il provvedimento di esito al subentrante e, in caso di esito positivo, procederà all'aggiornamento delle informazioni sul Portale.