Per gli impianti che hanno ricevuto un contributo in conto capitale sono previste decurtazioni della tariffa incentivante?


​​ Per gli impianti ai quali è stato assegnato/riconosciuto un contributo in conto capitale, nei limiti di cumulabilità di cui all'art.26 del D. Lgs. n. 28/2011, il GSE ridetermina il valore della tariffa di riferimento.

In particolare è prevista una riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato assegnato/riconosciuto un contributo pubblico in conto capitale, di qualunque forma ed entità. La riduzione è calcolata linearmente tra 0% (nessun contributo in conto capitale) e il 26%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell'investimento.

Si precisa che, in tutti i casi non potranno essere ammessi agli incentivi, gli impianti per i quali non siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici comunque denominati, come previsti dell'art. 26 del D. Lgs. 28/2011.

Per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici (scuole, strutture sanitarie, sedi di amministrazioni pubbliche) per i quali è prevista una soglia di cumulabilità pari al 60% sul costo totale dell'investimento, la massima riduzione di tariffa è comunque pari al 26%, da applicare a tutti gli interventi che hanno previsto un contributo in conto capitale che va dal 40% al 60% del costo totale di investimento.

Per ulteriori dettagli in merito alla cumulabilità con altri contributi pubblici, si rimanda al paragrafo 3.2.9 del “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del D.M. 4 luglio 2019”.

CODICE ARTICOLO: KB0012101
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-11-11
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 16:00:36
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