L'art 2, comma 1, lettera f) del DM 5 settembre 2011 stabilisce al punto c che la cessione di energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore. Tuttavia, una rete di teleriscaldamento si considera rientrante nella definizione di cui al suddetto comma, con riferimento alle condizioni stabilite dal punto c, anche nel caso in cui sia a servizio di utenze termiche di pertinenza dell'operatore, purché la potenza termica ad esse riconducibile non superi, in totale, il 10% di quella complessivamente installata sulla rete.