È possibile pagare la sanzione in misura ridotta (1/3) entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione, altrimenti il pagamento dovrà avvenire in misura completa secondo le modalità che saranno comunicate dalla Prefettura territorialmente competente.
Il pagamento della sanzione, inoltre, non estingue l'obbligo che l'ha generata. Quest'ultimo dovrà, pertanto, essere assolto mediante i CIC entro l'anno successivo, pena nuova sanzione.