Qual è il termine ultimo di entrata in esercizio per gli impianti biogas che ai sensi del combinato disposto del DM 23 giugno 2016 e della Legge 145/2018 possono effettuare l'accesso diretto agli incentivi?


Gli incentivi previsti dal combinato disposto del DM 23 giugno 2016 e della Legge 145/2018 possono essere riconosciuti agli impianti a biogas con accesso diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 957, lettera a), della Legge 145/2018, che entrino in esercizio entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 28/2011 (cosiddetto Decreto FER2), finalizzato all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas, a condizione che per gli stessi sia presentata istanza di accesso agli incentivi entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in esercizio e, comunque, entro 30 giorni dal predetto termine.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che per gli impianti a biogas compatibili con l'accesso diretto, fermo restando il rispetto di tutto quanto previsto dal combinato disposto del DM 23 giugno 2016 e della Legge 145/2018 e dalle relative Procedure Applicative comprensive di Allegati e Addendum, possono accedere entro la tempistica sopra indicata anche oltre il 31/12/2020, infatti la previsione dell'articolo 40-ter del D.L. 162/2019 (c.d. milleproroghe) introdotto nella relativa legge di conversione:

“Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro”

nell'inciso “limitatamente al 2020” è da intendersi riferita alle sole procedure di registro, che originariamente erano previste per il solo anno 2019, nel senso di un rinnovo di tali procedure anche all'anno 2020 e non oltre quest'ultimo; pertanto l'inciso in argomento (“limitatamente al 2020”) non è da intendersi riferito agli impianti compatibili con l'accesso diretto, per i quali rimane fermo il termine di entrata in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto FER2, ferme restando le condizioni sopra riportate.

CODICE ARTICOLO: KB0014447
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020-12-23
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 15:02:22
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