Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la posa del cappotto attraverso lastre isolanti a seguito di espresso parere negativo della competente Soprintendenza, è possibile prevedere la posa di intonaco termoisolante a patto che per la valutazione delle caratteristiche del materiale utilizzato, ai fini dell'ammissibilità alla misura, si tenga conto delle seguenti indicazioni:
Il valore della trasmittanza dell'elemento edilizio deve essere calcolato secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza devono essere desunti dalla documentazione tecnica fornita dal produttore.
Si deve tenere conto del fatto che il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” (G.U. n. 102, 05/05/1998) indica che per la stima della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.
Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica dichiarati dal produttore devono essere elaborati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all'interno di un'intercapedine.
Qualora il prodotto sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore”, ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011, i valori di resistenza termica devono essere desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.
Inoltre, è necessario che il componente edilizio post-intervento rispetti i requisiti tecnici previsti dal Decreto 26.6.2015 “Requisiti minimi” o regolamenti regionali, fermo restando il fatto che deve rispettare i requisiti tecnici per l'accesso alla Misura M7I17 ovvero il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica, differenziata per zona climatica.
Pertanto, nel caso in cui, a seguito di espresso divieto della Soprintendenza, si proceda a utilizzare termo intonaco, il Soggetto beneficiario, nell'ambito della richiesta di ammissione alla Misura M7I17, dovrà allegare documentazione idonea atta a dimostrare il rispetto delle succitate indicazioni. A tal fine, il GSE richiede:
Copia del parere della Soprintendenza;
Stratigrafia della struttura oggetto dell'intervento, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati;
Documentazione fotografica attestante l'intervento, tra cui vista di dettaglio del materiale isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
Eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare le prestazioni dichiarate (misurazioni in cantiere con il termo flussimetro, relazioni tecniche, altro).
Tali disposizioni valgono fino all'entrata in vigore di specifica normativa tecnica di settore che aggiorna i requisiti e si applica limitatamente agli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica con unità abitative assegnate.