Per gli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono previste due tipologie di remunerazione:
feed in tariff (tariffa incentivante) per la quota di energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete;
feed in premium (tariffa premio) per la quota di energia elettrica incentivata istantaneamente consumata in sito.
Per la remunerazione con tariffa incentivante (detta “feed in tariff”) il produttore può scegliere tra le seguenti opzioni alternative:
1)una tariffa base pari al “costo evitato efficiente” di cui alla Tabella 1 Allegato A della Deliberazione 558/2018/R/EFR e s.m.i. entro i valori minimo e massimo, differenziati per classi di potenza, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A della medesima Deliberazione.
Per ogni anno solare:
a) nei casi in cui il “costo evitato efficiente” risulta inferiore rispetto al valore minimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore minimo;
b) nei casi in cui il “costo evitato efficiente” risulta compreso tra i valori minimo e massimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al “costo evitato efficiente”;
c) nei casi in cui il “costo evitato efficiente” risulta superiore rispetto al valore massimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore massimo;
2)una tariffa base pari al valore differenziato per classi di potenza e per gruppo di isole di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A della Deliberazione 558/2018/R/EFR e s.m.i.
La scelta effettuata vale per l'intero periodo di diritto alla remunerazione (20 anni) e non può essere modificata.
La remunerazione con tariffa premio (detta “feed in premium”) è pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa base, scelta dal produttore all'atto della richiesta come sopra descritta ed il valore attribuito all'energia elettrica prodotta, definito all'art.1 comma 1.1 lettera aa) Allegato A della Deliberazione 558/2018/R/EFR e s.m.i.
Si precisa che la remunerazione dell'energia elettrica prodotta è alternativa all'accesso ai regimi commerciali di Ritiro Dedicato (RID) e di Scambio Sul Posto (SSP) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 28/11.
INVECE
Per gli impianti a fonte rinnovabile di produzione di energia termica:
-nel caso di scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, nel limite massimo di 500 euro per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri o di 850 euro per prodotti con capacità superiore a 150 litri.
-nel caso di impianti solari termici il contributo è pari al minimo tra il valore calcolato sulla base delle tariffe di cui alla tabella 4 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 558/2018/R/EFR e s.m.i. e il 65% della spesa sostenuta.
La remunerazione è effettuata in un'unica soluzione.
Il GSE applica al produttore un corrispettivo convenzionale a copertura dei propri costi amministrativi pari all'1% del contributo totale spettante fino ad un valore massimo pari a 150 euro per ciascun impianto di produzione di energia termica.