La nuova disciplina (Delibera 522/2014/R/eel) si applica a tutte le unità di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. In particolare, il GSE attribuisce i corrispettivi di sbilanciamento e gli eventuali corrispettivi derivanti dalla partecipazione del GSE al Mercato Infragiornaliero, secondo le modalità definite nelle Regole Tecniche:
• alle unità di produzione aderenti al regime di Ritiro Dedicato;
• alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Fissa Onnicomprensiva con il DM 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) e il DM 6 luglio 2012 (“DM FER Elettriche”);
• alle unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) esclusivamente per la quota parte dell'energia elettrica non incentivata.
Ai produttori di unità di produzione in Scambio sul posto, in Cip 6/92 e in Tariffa Onnicomprensiva con il DM 18 dicembre 2008 e il DM 5 maggio 2011, limitatamente alla quota parte di energia incentivata, non saranno allocati gli oneri/ricavi derivanti dal trasferimento della quota residua e dalla partecipazione del GSE al Mercato Infragiornaliero.