Il DM 4 luglio 2019, in continuità con i precedenti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016, prevede che ai fini dell'iscrizione ai Registri e alle Aste, il Soggetto Responsabile debba essere titolare del Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.
La definizione di impianto per il DM 4 luglio 2019 è la medesima del DM 23 giugno 2016 (per espresso richiamo):
“impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
i)le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.”
Sulla base di tale definizione si rileva che ai fini dell'iscrizione ai Registri e alle Aste è necessaria la titolarità del Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inteso come l'insieme delle opere fino al punto di connessione/consegna, per la cui definizione si rimanda all'art.1.1.ee dell'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08 Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito, TICA), identificato da uno specifico POD.
Pertanto considerate anche le definizioni di “impianto per la connessione”, “impianto di rete per la connessione” e “impianto di utenza per la connessione”, di cui all'art.1.1 rispettivamente lettere p), q) ed r) del TICA a vantaggio di chiarezza si specifica, in altre parole, che ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste è necessario che nel Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia compreso almeno l'”impianto di utenza per la connessione” (ovverosia almeno l'insieme delle opere fino al punto di connessione/consegna/POD).
Chiaramente, prima della richiesta d'incentivazione dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, previa iscrizione in posizione utile in graduatoria, è necessario, per tutti gli impianti, che siano correttamente autorizzate tutte le opere di connessione alla rete (incluso l'”impianto di rete per la connessione”), contrariamente, infatti, tali opere sarebbero state costruite in assenza delle idonee autorizzazioni.