Un'abitazione civile di nuova costruzione (art.26 D.Lgs. 199 2021) può richiedere l'incentivo di Conto Termico per la quota eccedente l'obbligo?


Non è possibile richiedere gli incentivi in Conto Termico.

Le nuove disposizioni introdotte dall'art. 26 del D.Lgs. 199/2021 prevedono i nuovi obblighi di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata successivamente al 13 giugno 2022.

In riferimento alla compatibilità della suddetta quota d'obbligo con gli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, il citato art. 26 prevede il totale riconoscimento degli incentivi previsti solo in riferimento agli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti*. Pertanto, in ambito Conto Termico, è previsto l'accesso al contributo per la totalità dell'incentivo, quantificato secondo gli algoritmi di calcolo per l'intervento incentivabile, e fermo restando il rispetto dei criteri, delle condizioni di accesso e della cumulabilità in presenza di ulteriori finanziamenti.

Per gli edifici di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, installati a copertura degli obblighi di cui al citato Decreto, non accedono agli incentivi del Conto Termico.

Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia stata presentata nella finestra temporale compresa tra il 30 maggio 2012 e 13 giugno 2022, permangono gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili delle precedenti disposizioni di cui all' art. 11, comma 4, del D.lgs. 28/11 e dell'allegato 3, secondo quanto disciplinato al comma 6, art. 4 del DM 16.02.2016.

Pertanto, per gli edifici di nuova costruzione la cui richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo ricade nella citata finestra temporale (e fatta eccezione per gli interventi nZEB), gli interventi previsti dal Decreto accedono agli incentivi previsti, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

* Si definisce edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m2, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

CODICE ARTICOLO: KB0017359
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-03-21
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-21 15:00:38
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