È obbligatorio presentare la richiesta di valutazione preliminare di cui all'art. 7 del DM 5 settembre 2011 per le unità di cogenerazione non ancora in esercizio?


​No, ma è consigliato. Infatti, le unità di cogenerazione che intendono richiedere l'accesso ai benefici previsti dal DM 5 settembre 2011 possono inviare la prima richiesta anche in esercizio, allegando comunque, oltre a quanto previsto dall'art. 8 del medesimo Decreto, anche tutta la documentazione prevista dall'art. 7. Tuttavia, la valutazione preliminare prevede l'invio di una lettera di esito che contiene anche eventuali indicazioni sulle modifiche (impiantistiche o di metodo) da apportare ai fini dell'ottenimento del successivo riconoscimento CAR a consuntivo. Pertanto rappresenta un utile strumento al fine di evitare che l'unità, una volta in esercizio, debba essere oggetto di successivi adeguamenti impiantistici che comportano inevitabilmente la perdita parziale o totale dei benefici.
Si ricorda che la richiesta di valutazione preliminare può essere presentata anche per interventi di rifacimento su unità esistenti, anche nel caso in cui queste siano a loro volta oggetto di istruttoria CAR, anche in corso. In questo caso andrà inserita sul portale RICOGE una nuova unità associata al medesimo impianto di quella esistente,  indicando che si tratta di un rifacimento e allegando la documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni si rimanda al “Manuale Utente – RICOGE”.

CODICE ARTICOLO: KB0011352
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-11-20
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 14:01:18
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