Sono ammesse varianti al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dichiarato per l'iscrizione di un impianto ammesso nei Registri/Aste DM 4 luglio 2019 anche se definite “sostanziali” dall'Ente competente? – FER Elettriche


Il Paragrafo 4.2.5 del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 specifica che “Ai fini dell'ammissione agli incentivi di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in forza del quale il Soggetto Responsabile ha formulato l'iscrizione al pertinente Registro o Asta.

È possibile tuttavia accedere agli incentivi pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante.

A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che modifichino la fonte, o determinino il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla pertinente Asta e/o, qualora il contingente sia stato saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria. […]”

Posto che per nessuna delle graduatorie del DM 4 luglio 2019 è previsto il criterio di priorità relativo all'anteriorità del Titolo autorizzativo/concessorio, sono ammesse varianti conformi a quanto previsto nel sopra riportato Paragrafo 4.2.5 anche se definite “sostanziali” dall'Ente competente.

Si precisa che, invece, per gli impianti che accedono agli incentivi ai sensi dei decreti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016 non sono ammesse varianti definite “sostanziali” dall'Ente competente al rilascio del Titolo autorizzativo/concessorio poiché per tali decreti è presente il criterio di priorità relativo all'anteriorità del Titolo autorizzativo/concessorio.

CODICE ARTICOLO: KB0014343
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020-11-25
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 15:01:41
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