Il paragrafo 5.4.5 delle Regole Applicative del DM 15 settembre 2022 specifica che “Ai fini dell'ammissione agli incentivi di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in forza del quale il Soggetto Richiedente ha formulato la partecipazione alla pertinente procedura competitiva.
È possibile tuttavia accedere agli incentivi pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante.
A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che determinino il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva e/o, qualora il contingente sia stato saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria.”
Posto che per nessuna delle graduatorie del DM 15 settembre 2022 è previsto il criterio di priorità relativo all'anteriorità del titolo autorizzativo, sono ammesse varianti conformi a quanto previsto nel sopra riportato paragrafo 5.4.5 anche se definite “sostanziali” dall'Ente competente.