La variazione del soggetto realizzatore è ammessa esclusivamente:
-prima dell'invio, al Gestore di Rete, della Parte I del Modello Unico (in caso di iter semplificato di connessione degli impianti);
-prima dell'invio, al Gestore di rete, della richiesta di preventivo di connessione (in caso di iter ordinario di connessione degli impianti).
La variazione del soggetto realizzatore non può in nessun caso comportare proroghe dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto.
Si precisa che per comunicare la variazione del soggetto realizzatore, nel caso in cui lo stato della pratica REN sia IN VALUTAZIONE, il soggetto beneficiario dovrà presentare richiesta tramite il portale Reddito Energetico Nazionale – REN, disponibile nell'Area Clienti del GSE, inserendo, con riferimento all'istanza di accesso al beneficio già presentata, i dati del nuovo soggetto realizzatore.
Qualora invece lo stato della pratica REN sia nello stato: APPROVATA, il soggetto beneficiario, al fine di comunicare la variazione del soggetto realizzatore, dovrà inviare apposita segnalazione tramite la funzionalità “Richiedi Supporto” del Portale Assistenza Clienti, selezionando il servizio REN ed indicando nella richiesta, il nuovo soggetto realizzatore a condizione che quest'ultimo sia stato censito sul Registro GSE.
In caso di realizzatore non ancora inserito nel Registro, il GSE procederà a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dal DM REN e la completezza della documentazione richiesta per l'accreditamento.
L'esito della valutazione della richiesta di variazione sarà comunicato al soggetto beneficiario, al nuovo e al vecchio soggetto realizzatore.
Eventuali richieste di variazione del soggetto realizzatore presentate successivamente all'invio al Gestore di Rete della parte I del Modello Unico o della richiesta di preventivo di connessione nel caso di iter ordinario, qualora imputabili a causa di forza maggiore, saranno oggetto di specifica valutazione.