La variazione del soggetto realizzatore è ammessa esclusivamente:
-prima dell'invio al Gestore di Rete della Parte I del Modello Unico (in caso di “iter semplificato di connessione degli impianti”);
-prima dell'invio della richiesta di preventivo di connessione al Gestore di Rete (in caso di “iter ordinario di connessione degli impianti”).
La variazione del soggetto realizzatore non può in nessun caso comportare proroghe dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto.
Per comunicare tale variazione, il soggetto beneficiario deve presentare richiesta tramite il portale Reddito Energetico Nazionale – REN, disponibile nell'Area Clienti del GSE, inserendo, con riferimento all'istanza di accesso al beneficio già presentata, i dati del nuovo soggetto realizzatore.
In caso di realizzatore non ancora inserito nel Registro, il GSE procederà a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dal DM REN e la completezza della documentazione richiesta per l'accreditamento.
L'esito della valutazione della richiesta di variazione sarà comunicato al soggetto beneficiario, al nuovo e al vecchio soggetto realizzatore.
Eventuali richieste di variazione del soggetto realizzatore presentate successivamente all'invio al Gestore di Rete della parte I del Modello Unico o della richiesta di preventivo di connessione nel caso di iter ordinario, qualora imputabili a causa di forza maggiore, saranno oggetto di specifica valutazione.