È possibile cambiare il soggetto realizzatore dopo aver presentato la richiesta di accesso al beneficio previsto dal Reddito Energetico? Come è possibile comunicare la variazione?


La variazione del soggetto realizzatore è ammessa esclusivamente:

-prima dell'invio, al Gestore di Rete, della Parte I del Modello Unico (in caso di iter semplificato di connessione degli impianti);

-prima dell'invio, al Gestore di rete, della richiesta di preventivo di connessione (in caso di iter ordinario di connessione degli impianti).

La variazione del soggetto realizzatore non può in nessun caso comportare proroghe dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto.

Si precisa che per comunicare la variazione del soggetto realizzatore, nel caso in cui lo stato della pratica REN sia IN VALUTAZIONE, il soggetto beneficiario dovrà presentare richiesta tramite il portale Reddito Energetico Nazionale – REN, disponibile nell'Area Clienti del GSE, inserendo, con riferimento all'istanza di accesso al beneficio già presentata, i dati del nuovo soggetto realizzatore.

Qualora invece lo stato della pratica REN sia nello stato: APPROVATA, il soggetto beneficiario, al fine di comunicare la variazione del soggetto realizzatore, dovrà inviare apposita segnalazione tramite la funzionalità “Richiedi Supporto” del Portale Assistenza Clienti, selezionando il servizio REN, indicando la pratica REN di riferimento e allegando alla richiesta apposita dichiarazione firmata con la quale, consapevole delle responsabilità civili e penali, dichiara di trovarsi nelle condizioni previste dal Regolamento REN per richiedere la variazione del Soggetto Realizzatore.

Il GSE valutata la richiesta provvederà, in caso di esito positivo, a riportare la pratica nello stato INTEGRAZIONE-VARIAZIONE REALIZZATORE comunicando al soggetto beneficiario l'accettazione della richiesta.

Il soggetto beneficiario dovrà, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di accettazione della richiesta, tramite il portale REN indicare per la pratica di interesse un nuovo realizzatore, sia esso già presente nel Registro o meno, provvedendo a caricare a portale la documentazione aggiornata: Dichiarazione Sostitutiva in Atto Notorio, Doc. identità Beneficiario, Doc. identità del nuovo soggetto realizzatore.

In caso di realizzatore non ancora inserito nel Registro, il GSE procederà a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dal DM REN e la completezza della documentazione richiesta per l'accreditamento.

Il GSE provvederà quindi al controllo formale della pratica associata al nuovo realizzatore comunicando l'esito al soggetto beneficiario, al nuovo e al vecchio soggetto realizzatore mediante nuova lettera di ammissione.Eventuali richieste di variazione del soggetto realizzatore presentate successivamente all'invio al Gestore di Rete della parte I del Modello Unico o della richiesta di preventivo di connessione nel caso di iter ordinario, qualora imputabili a causa di forza maggiore, saranno oggetto di specifica valutazione.

CODICE ARTICOLO: KB0016899
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-05-28
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-07-28 14:00:20
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