Vendita all'estero di moduli fotovoltaici funzionanti nell'ambito degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti fotovoltaici.


Con riferimento alla vendita all'estero di moduli fotovoltaici rimossi dall'impianto e ancora funzionanti, non classificati dal Soggetto Responsabile quali rifiuti e non avviati alle operazioni di trattamento e recupero, si specifica, relativamente agli interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici realizzati in data antecedente alla pubblicazione delle Istruzioni Operative e in accordo a quanto indicato al paragrafo 5.1.4 delle stesse, che il Soggetto Responsabile, al fine di essere esonerato dal processo di trattenimento delle quote a garanzia attuato dal GSE in accordo agli artt. 40 e 24-bis del D.lgs. 49/2014 e di vedersi restituite le relative quote a garanzia precedentemente trattenute1, è tenuto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato VI del D.lgs. 49/2014.

Si rammenta, inoltre, che tra la documentazione prevista dall'Allegato VI del D.lgs. 49/2014 “Requisiti minimi per le spedizioni” sono riportati, tra gli altri, anche la copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo, nonché le prove della valutazione o dei test condotti (certificato di prova, prova di funzionalità).

CODICE ARTICOLO: KB0017671
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-12-04
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-12-04 18:01:11
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