Se il progetto di efficienza energetica è costituito da interventi con vite utili differenti, quale tra queste deve essere considerata?


Progetti presentati prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 2021

Nel rispetto di quanto previsto dai "Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti", di cui all'Allegato 1.1 alla Guida Operativa approvata dal Decreto direttoriale 30 aprile 2019, è necessario che il valore di vita utile dell'intero progetto sia posto pari al valore minimo di vita utile degli interventi che lo costituiscono.

Progetti presentati dopo l'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 2021

Sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1 del D.M 11 gennaio 2017 e s.m.i., al punto 1.2 e 2.2, i PC/PS potranno essere costituiti da più interventi anche caratterizzati da vita utile differente. È possibile rendicontare i risparmi dei singoli interventi per il loro caratteristico numero di anni di vita utile (per maggiori dettagli consultare Chiarimento n. 7 e Chiarimento n. 16 riportati nell'Allegato 1 ''Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti" alla Guida Operativa approvata dal Decreto Direttoriale del 3 maggio 2022)

CODICE ARTICOLO: KB0014841
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2021-05-19
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-13 16:00:33
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