Nel caso di gruppi societari i requisiti relativi alla capitalizzazione, al rating e alla presenza di un contratto di servizio con Terna possono essere soddisfatti anche da una società controllante il Soggetto terzo delegato/Aggregatore ai sensi dell'art. 2359 c.c. Resta fermo l'obbligo di informare tempestivamente il GSE delle eventuali modifiche/riorganizzazioni aventi impatto sull'assetto societario della controllante. In ogni caso, laddove, anche per effetto delle predette modifiche/riorganizzazioni, pur se riguardanti una mera revisione delle partecipazioni societarie, la Società controllante non disponga dei requisiti di cui sopra, il Soggetto terzo delegato/Aggregatore è tenuto a presentare al GSE la garanzia incondizionata nella misura prevista dalle Regole Operative