Biomasse di provenienza extra-aziendale: a quali impianti si applica quanto riportato al Capitolo 1 dell'Addendum alle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016 (ai sensi dell'art. 1, comma 954, della Legge 145/2018 e s.m.i.)?


Quanto riportato nel Capitolo 1 (“REQUISITI NECESSARI (COMMA 954)”) dell'Addendum alle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016 si applica a tutti gli impianti a biogas incentivati ai sensi dell'art. 1, comma 954 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, Legge 145/2018) e s.m.i., a prescindere dalla data di decorrenza del corrispondente periodo di incentivazione.

Si specifica che gli impianti che sono risultati ammessi nei bandi 1 e 2 possono modificare le matrici di alimentazione conformemente a quanto previsto dall'aggiornamento dell'Addendum, fatto salvo che in fase di Ammissione gli stessi inoltrino il titolo autorizzativo vigente alla data di iscrizione al bando, dal quale sia possibile desumere l'alimentazione con materie prime esclusivamente di provenienza aziendale, e la variante non sostanziale conseguita.

Le disposizioni in argomento, pertanto, si riferiscono anche agli impianti con contratto di incentivazione stipulato in data antecedente al 21 settembre 2021 (data di pubblicazione dell'Addendum in oggetto sul sito internet del GSE).

Si rammenta che a seguito dell'eventuale modifica del titolo autorizzativo relativa alle matrici di alimentazione dell'impianto l'Operatore è tenuto a trasmettere al GSE, entro 60 giorni dalla data di rilascio del titolo, un'istanza ai sensi delle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia” pubblicate sul sito internet del GSE.

CODICE ARTICOLO: KB0015573
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2023-03-09
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2023-05-12 16:05:31
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