A valle del completamento del “Potenziamento non incentivato” realizzato in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.5.2 (“Potenziamento non incentivato - Sostituzione dei componenti”) o dal paragrafo 3.5.3 (“Potenziamento non incentivato - Nuova installazione dei componenti per impianti diversi dagli idroelettrici”) delle "Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia” pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative), al fine di evitare la sospensione del riconoscimento degli incentivi, l’Operatore è tenuto a trasmettere, entro il mese solare in cui è stato completato l’intervento, l’istanza ai sensi delle Procedure Operative.
Nelle more della conclusione della corrispondente istruttoria di Gestione esercizio, infatti, il controllo delle misure dell’energia elettrica trasmesse dal Gestore di Rete avrà luogo sulla base del valore della “potenza nominale” indicato dall’Operatore nell’istanza in argomento.
Si rammenta che nel caso in cui il “Potenziamento non incentivato” sia stato realizzato in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.5.3 (“Potenziamento non incentivato - Nuova installazione dei componenti per impianti diversi dagli idroelettrici”) delle Procedure Operative, l’Operatore è tenuto a installare le apparecchiature di misura che consentano al Gestore di Rete di rilevare e fornire al GSE, separatamente e senza soluzione di continuità, le misure dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla sezione di produzione ammessa agli incentivi e dall’ulteriore sezione di produzione non incentivata.